Art. 3
Criteri per il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti
In vigore dal 7 apr 2015
Criteri per il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti
Gli Stati membri che decidono di avvalersi dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, rendono pubbliche tali decisioni entro il 1o marzo.
Le decisioni di cui al primo comma riguardano:
a)
l'applicazione di uno o più dei criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, compresa la debita giustificazione qualora gli Stati membri decidano di applicare l'articolo 64, paragrafo 1, lettera d), nonché all', paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/560;
b)
il numero di ettari disponibili per la concessione di autorizzazioni a livello nazionale:
i)
su base proporzionale;
ii)
secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all', paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/560.
Gli Stati membri che intendono applicare i criteri di priorità di cui al secondo comma, lettera b), punto ii), del presente articolo stabiliscono quali di questi criteri saranno applicati. Essi possono inoltre decidere di ponderare l'importanza attribuita a ciascuno dei criteri di priorità scelti. Tali decisioni consentono agli Stati membri di stabilire una graduatoria delle singole domande a livello nazionale per la concessione del numero di ettari di cui alla lettera b), punto ii), sulla base dell'osservanza, in tali domande, dei criteri di priorità scelti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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