Art. 4
Norme applicabili per difetto ai nuovi impianti
In vigore dal 7 apr 2015
Norme applicabili per difetto ai nuovi impianti
Se gli Stati membri non rendono pubbliche le decisioni pertinenti entro i termini fissati agli , le seguenti norme per la concessione di autorizzazioni per nuovi impianti si applicano per l'anno corrispondente:
a)
disponibilità di autorizzazioni per nuovi impianti pari all'1 % della superficie vitata totale nel loro territorio, secondo quanto indicato all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, e senza altri limiti;
b)
distribuzione proporzionale di ettari a tutti i richiedenti ammissibili in base alla superficie per cui hanno presentato domanda, qualora le domande superino la superficie messa a disposizione.
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni concernenti le norme applicabili a titolo del primo comma siano rese pubbliche.
Storico versioni
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