Art. 6
Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti
In vigore dal 7 apr 2015
Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti
1. Se la superficie totale interessata dalle domande ammissibili presentate non supera la superficie messa a disposizione a norma dell', paragrafo 1, gli Stati membri rilasciano le autorizzazioni per la totalità della superficie chiesta dai produttori.
2. Se la superficie totale interessata dalle domande ammissibili presentate supera la superficie messa a disposizione a norma dell', paragrafo 1, gli Stati membri applicano la procedura di selezione di cui all'allegato I.
Entro il 1o agosto gli Stati membri rilasciano le autorizzazioni ai richiedenti selezionati sulla base dell'esito di tale procedura di selezione. Se le domande ammissibili non sono state pienamente soddisfatte, i richiedenti sono informati dei motivi di tale decisione.
3. Se l'autorizzazione concessa corrisponde a meno del 50 % della superficie chiesta nella domanda, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro un mese dalla data di rilascio della stessa.
In tal caso il richiedente non è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Gli Stati membri possono decidere che il numero corrispondente di ettari sia messo a disposizione nello stesso anno, al più tardi il 1o ottobre, per il rilascio di autorizzazioni ai richiedenti cui è stata concessa solo una parte della superficie chiesta, in conformità all'esito della procedura di selezione di cui al paragrafo 2, e che non hanno rifiutato le autorizzazioni corrispondenti. Gli Stati membri possono inoltre decidere di mettere a disposizione tali ettari l'anno successivo in aggiunta all'1 % della superficie vitata totale di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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