Art. 12
Controlli
In vigore dal 7 apr 2015
Controlli
1. Gli Stati membri effettuano controlli nella misura in cui sono necessari a garantire la corretta applicazione delle norme del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui alla parte II, titolo I, capo III, del regolamento (UE) n. 1308/2013, al regolamento delegato (UE) 2015/560 e al presente regolamento.
2. Al fine di verificare la conformità alle norme di cui al paragrafo 1, gli Stati membri si avvalgono dello schedario viticolo di cui all'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
3. L'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applica mutatis mutandis al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.
Storico versioni
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