Art. 10

Modifica della superficie specifica per cui è concessa l'autorizzazione

In vigore dal 7 apr 2015
Modifica della superficie specifica per cui è concessa l'autorizzazione In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere, su domanda del richiedente, che un impianto di viti può essere effettuato in una superficie dell'azienda diversa dalla superficie specifica per cui è stata concessa l'autorizzazione a condizione che la nuova superficie abbia la stessa dimensione in ettari e che l'autorizzazione sia ancora valida a norma dell'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il primo comma non si applica nei casi in cui le autorizzazioni sono state concesse sulla base della conformità a specifici criteri di ammissibilità o di priorità connessi all'ubicazione indicata nella domanda e la richiesta di modifica indica una nuova superficie specifica situata al di fuori di tale ubicazione.
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