Art. 50

Discarico

In vigore dal 2 mar 2015
Discarico 1.   La decisione di discarico riguarda i conti di cui all', ad eccezione della parte a cura della BEI conformemente all', ed è adottata in conformità dell'articolo 164 e dell'articolo 165, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Il discarico di cui all'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è concesso per quanto concerne le risorse dell'11o FES gestite dalla Commissione a norma dell', paragrafo 1, del presente regolamento per l'anno n. 2.   La decisione di discarico è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 3.   Si applicano gli articoli 166 e 167 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
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Discarico (Art. 50 Regolamento (UE) 2015/323) — Testo vigente | Portale Normativo