Art. 48

Revisione contabile esterna e discarico relativamente alla Commissione

In vigore dal 2 mar 2015
Revisione contabile esterna e discarico relativamente alla Commissione 1.   Per quanto riguarda le operazioni finanziate a valere sulle risorse dell'11o FES gestite dalla Commissione a norma dell', la Corte dei conti esercita i suoi poteri conformemente al presente articolo e all'. 2.   Si applicano gli articoli 159 e 160, l'articolo 161, eccetto il paragrafo 6, l'articolo 162, eccetto il paragrafo 3, prima frase, e il paragrafo 5, e l'articolo 163 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 3.   Ai fini dell'articolo 159, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Corte dei conti tiene conto dei trattati, dell'accordo di partenariato ACP-UE, della decisione sull'associazione d'oltremare, dell'accordo interno, del presente regolamento e di tutti gli atti adottati a norma degli stessi. 4.   Ai fini dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la data di cui alla prima frase è il 15 giugno. 5.   La Corte dei conti è informata delle regole interne di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, compresa la nomina degli ordinatori, nonché dell'atto di delega di cui all'articolo 69 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 6.   Le autorità nazionali di revisione contabile degli Stati ACP e dei PTOM sono incoraggiate a cooperare con la Corte dei conti su invito di quest'ultima. 7.   La Corte dei conti può emettere pareri su questioni riguardanti l'11o FES su richiesta di una delle altre istituzioni dell'Unione.
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Revisione contabile esterna e discarico relativamente alla Commissione (Art. 48 Regolamento (UE) 2015/323) — Testo vigente | Portale Normativo