Art. 51

Ruolo della Banca europea per gli investimenti

In vigore dal 2 mar 2015
Ruolo della Banca europea per gli investimenti La BEI gestisce il Fondo investimenti ed effettua operazioni a titolo di tale fondo, compresi gli abbuoni di interessi e l'assistenza tecnica, per conto dell'Unione in conformità della parte seconda del presente regolamento. Inoltre, la BEI provvede all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate mediante finanziamenti a valere sulle proprie risorse a norma dell' dell'accordo interno, cui si applicano eventualmente abbuoni di interessi sulle risorse dell'11o FES. L'attuazione della parte seconda del presente regolamento non origina obblighi o responsabilità a carico della Commissione.
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Ruolo della Banca europea per gli investimenti (Art. 51 Regolamento (UE) 2015/323) — Testo vigente | Portale Normativo