Art. 50
Discarico
In vigore dal 2 mar 2015
Discarico
1. La decisione di discarico riguarda i conti di cui all', ad eccezione della parte a cura della BEI conformemente all', ed è adottata in conformità dell'articolo 164 e dell'articolo 165, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Il discarico di cui all'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è concesso per quanto concerne le risorse dell'11o FES gestite dalla Commissione a norma dell', paragrafo 1, del presente regolamento per l'anno n.
2. La decisione di discarico è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. Si applicano gli articoli 166 e 167 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Storico versioni
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