Art. 9

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione

In vigore dal 20 feb 2015
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione All' del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, il punto 104 è sostituito dal seguente: «104. “sostanza psicoattiva”, alcool, oppiacei, derivati della cannabis, sedativi ed ipnotici, cocaina, altri psicostimolanti, allucinogeni e solventi volatili, ad esclusione di caffeina e tabacco;»
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Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (Art. 9 Regolamento (UE) 2015/340) — Testo vigente | Portale Normativo