Art. 8

Sostituzione di licenze, adattamenti di attribuzioni, corsi di addestramento e programmi di competenza di unità operativa

In vigore dal 20 feb 2015
Sostituzione di licenze, adattamenti di attribuzioni, corsi di addestramento e programmi di competenza di unità operativa 1.   Gli Stati membri sostituiscono le licenze di cui all', paragrafo 1, con licenze conformi al formato stabilito nell'appendice 1 dell'allegato II del presente regolamento entro e non oltre il 31 dicembre 2015, o il 31 dicembre 2016 se lo Stato membro si avvale della deroga di cui all', paragrafo 2. 2.   Gli Stati membri sostituiscono i certificati per organizzazioni di addestramento di controllori del traffico aereo di cui all', paragrafo 3, con certificati conformi al formato stabilito nell'appendice 2 dell'allegato II del presente regolamento entro e non oltre il 31 dicembre 2015, o il 31 dicembre 2016 se lo Stato membro si avvale della deroga di cui all', paragrafo 2. 3.   Gli Stati membri sostituiscono i certificati per esaminatori aeromedici e i certificati per centri aeromedici di cui all', paragrafo 3, con certificati conformi al formato stabilito nelle appendici 3 e 4 dell'allegato II del presente regolamento entro e non oltre il 31 dicembre 2015, o il 31 dicembre 2016 se lo Stato membro si avvale della deroga di cui all', paragrafo 2. 4.   Le autorità competenti convertono le attribuzioni di esaminatori e valutatori per l'addestramento iniziale a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 805/2011 e di esaminatori e valutatori delle competenze per l'addestramento di unità e l'addestramento continuo approvati dall'autorità competente a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 805/2011 nelle attribuzioni di una specializzazione di assessore a norma del presente regolamento, se del caso, entro e non oltre il 31 dicembre 2015, o il 31 dicembre 2016 se lo Stato membro si avvale della deroga di cui all', paragrafo 2. 5.   Le autorità competenti possono convertire le attribuzioni per istruttori nazionali su dispositivo per addestramento o su simulatore in attribuzioni per una specializzazione di istruttore su dispositivo di addestramento a norma del presente regolamento, se opportuno, entro e non oltre il 31 dicembre 2015, o il 31 dicembre 2016 se lo Stato membro si avvale della deroga di cui all', paragrafo 2. 6.   I fornitori di servizi di navigazione aerea adeguano i loro programmi di competenza di unità operativa per conformarsi ai requisiti del presente regolamento entro e non oltre il 31 dicembre 2015, o il 31 dicembre 2016 se lo Stato membro si avvale della deroga di cui all', paragrafo 2. 7.   Le organizzazioni di addestramento di controllori del traffico aereo adeguano i loro piani di addestramento per conformarsi ai requisiti del presente regolamento entro e non oltre il 31 dicembre 2015, o il 31 dicembre 2016 se lo Stato membro si avvale della deroga di cui all', paragrafo 2. 8.   I certificati di completamento di corsi di addestramento iniziati prima dell'applicazione del presente regolamento, a norma del regolamento (UE) n. 805/2011, sono accettati ai fini del rilascio delle pertinenti licenze, abilitazioni e specializzazioni in conformità al presente regolamento, a condizione che l'addestramento e la valutazione siano stati completati entro e non oltre il 30 giugno 2016, o il 30 giugno 2017 se lo Stato membro si avvale della deroga di cui all', paragrafo 2.
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