Art. 11
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 20 feb 2015
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 30 giugno 2015.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare gli allegati da I a IV, in tutto o in parte, nel periodo che si conclude il 31 dicembre 2016.
Quando uno Stato membro si avvale di tale possibilità, esso ne informa la Commissione e l'Agenzia entro e non oltre il 1o luglio 2015. Tale notifica descrive il campo di applicazione della(e) deroga(he) in questione nonché il programma di attuazione con le azioni previste e il relativo calendario. In tal caso, le disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 805/2011 continuano ad applicarsi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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