Art. 7

Disposizioni transitorie

In vigore dal 20 feb 2015
Disposizioni transitorie 1.   Le licenze, abilitazioni e specializzazioni rilasciate in conformità alle pertinenti disposizioni delle legislazioni nazionali sulla base della direttiva 2006/23/CE e le licenze, abilitazioni e specializzazioni rilasciate a norma del regolamento (UE) n. 805/2011 si considerano rilasciate in conformità al presente regolamento. 2.   L'abilitazione per controllo di area procedurale (ACP) con la specializzazione di abilitazione per controllo oceanico (OCN) rilasciate sulla base di norme nazionali ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 805/2011 si considerano rilasciate in conformità al presente regolamento. 3.   I certificati medici e i certificati per organizzazioni di addestramento, esaminatori aeromedici e centri aeromedici, le approvazioni di programmi di competenza di unità operativa e di piani di addestramento rilasciati in conformità alle pertinenti disposizioni delle legislazioni nazionali sulla base della direttiva 2006/23/CE, a norma del regolamento (UE) n. 805/2011, si considerano rilasciati in conformità al presente regolamento.
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