Art. 5
Autorità competente
In vigore dal 20 feb 2015
Autorità competente
1. Gli Stati membri nominano o istituiscono una o più autorità competenti con responsabilità di certificazione e sorveglianza delle persone e organizzazioni soggette al presente regolamento.
2. All'interno di un blocco funzionale di spazio aereo o in caso di fornitura di servizi transfrontalieri le autorità competenti sono designate con l'accordo degli Stati membri interessati.
3. Se uno Stato membro nomina o istituisce più di un'autorità competente, gli ambiti di competenza di ciascuna autorità competente sono chiaramente definiti, ove opportuno, sotto il profilo della responsabilità e delle aree geografiche. È istituito un coordinamento tra tali autorità al fine di assicurare una sorveglianza effettiva di tutte le persone e le organizzazioni soggette al presente regolamento nell'ambito dei rispettivi mandati.
4. Le autorità competenti sono indipendenti dai fornitori di servizi di navigazione aerea e dalle organizzazioni di addestramento. Tale indipendenza è garantita mediante una separazione adeguata, almeno a livello funzionale, tra autorità competenti, da un lato, e fornitori di servizi di navigazione aerea e organizzazioni di addestramento, dall'altro. Le autorità competenti esercitano i loro poteri in modo imparziale e trasparente.
Il primo comma si applica anche all'Agenzia, quando agisce come autorità competente ai sensi dell', paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, lettera a), ii).
5. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano della capacità necessaria per svolgere le attività di certificazione e sorveglianza previste dai rispettivi programmi di certificazione e sorveglianza, incluse le risorse sufficienti per soddisfare i requisiti dell'allegato II (parte ATCO.AR). In particolare, gli Stati membri utilizzano le valutazioni effettuate dalle autorità competenti in conformità al punto ATCO.AR.A. 005, lettera a) dell'allegato II per dimostrare le loro capacità.
6. Gli Stati membri assicurano che, per quanto riguarda il personale delle autorità competenti che svolge le attività di certificazione e sorveglianza a norma del presente regolamento, non sussista alcun conflitto di interessi, diretto o indiretto, in particolare per quanto riguarda interessi di tipo famigliare o finanziario del personale in questione.
7. Le autorità competenti nominate o istituite da uno Stato membro ai fini del regolamento (UE) n. 805/2011, si considerano autorità competenti ai fini del presente regolamento, salvo diversa disposizione dello Stato membro interessato. In quest'ultimo caso, gli Stati membri comunicano all'Agenzia il nome e l'indirizzo delle autorità competenti da essi nominate o istituite in applicazione del presente articolo, nonché eventuali modifiche che le riguardano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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