Art. 3

Fornitura di servizi di controllo del traffico aereo

In vigore dal 20 feb 2015
Fornitura di servizi di controllo del traffico aereo 1.   Servizi di controllo del traffico aereo possono essere forniti solo da controllori del traffico aereo qualificati e abilitati in conformità al presente regolamento. 2.   Fatto salvo l', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/2008, gli Stati membri, per quanto possibile, assicurano che i servizi forniti o messi a disposizione del pubblico dal personale militare, di cui all', paragrafo 2, lettera c), del suddetto regolamento, offrano un livello di sicurezza almeno equivalente al livello previsto dai requisiti essenziali di cui all'allegato V ter del medesimo regolamento. 3.   Gli Stati membri possono applicare il presente regolamento al proprio personale militare che fornisce servizi al pubblico.
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