Art. 2

Conformità a requisiti e procedure

In vigore dal 20 feb 2015
Conformità a requisiti e procedure 1.   Gli studenti controllori del traffico aereo, i controllori del traffico aereo e i soggetti che partecipano al rilascio delle licenze, all'addestramento, a prove, controlli ed esami medici nonché valutazione dei richiedenti di cui all', paragrafo 2, lettere a) e b), devono essere qualificati e abilitati in conformità alle disposizioni degli allegati I, III e IV da parte dell'autorità competente di cui all'. 2.   Le organizzazioni di cui all', paragrafo 2, lettera b), devono essere qualificate in conformità ai requisiti tecnici e alle procedure amministrative stabilite negli allegati I, III e IV e devono essere certificate dall'autorità competente di cui all'. 3.   La certificazione medica delle persone di cui all', paragrafo 2, lettere a) e b), deve essere conforme ai requisiti tecnici e alle procedure amministrative di cui agli allegati III e IV. 4.   I controllori del traffico aereo alle dipendenze di fornitori dei servizi di navigazione aerea che forniscono servizi di traffico aereo nello spazio aereo del territorio nel quale si applica il trattato e aventi la loro sede principale di attività e la propria sede sociale, se del caso, situata al di fuori del territorio soggetto alle disposizioni del trattato, sono considerati titolari di licenza rilasciata in conformità al paragrafo 1, se soddisfano entrambe le condizioni seguenti: a) siano titolari di una licenza di controllore del traffico aereo rilasciata da un paese terzo in conformità dell'allegato 1 della convenzione di Chicago; b) abbiano dimostrato all'autorità competente di cui all', di aver ricevuto l'addestramento e di aver superato esami e valutazioni equivalenti a quelli richiesti dalla parte ATCO, capo D, Sezioni 1-4, di cui all'allegato I. I compiti e le funzioni assegnati ai controllori del traffico aereo di cui al primo comma non superano le attribuzioni della licenza rilasciata dal paese terzo. 5.   Gli istruttori pratici e gli addetti alla valutazione pratica alle dipendenze di un'organizzazione di addestramento situata al di fuori del territorio degli Stati membri si considerano qualificati in conformità al paragrafo 1, se soddisfano entrambe le condizioni seguenti: a) siano titolari di una licenza di controllore del traffico aereo rilasciata da un paese terzo in conformità all'allegato I della convenzione di Chicago con una abilitazione e, ove applicabile, una specializzazione di abilitazione corrispondente a quella per la quale sono autorizzati a fornire addestramento o valutare; b) abbiano dimostrato all'autorità competente di cui all', di aver ricevuto l'addestramento e di aver superato esami e valutazioni equivalenti a quelli richiesti dalla parte ATCO, capo D, sezione 5, di cui all'allegato I. Le attribuzioni di cui al primo comma sono specificate in un certificato rilasciato da un paese terzo e sono limitate a fornire addestramento e valutazioni per le organizzazioni di addestramento situate al di fuori del territorio degli Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:340:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Conformità a requisiti e procedure (Art. 2 Regolamento (UE) 2015/340) — Testo vigente | Portale Normativo