Art. 6

Autorità competente ai fini degli allegati I, III e IV

In vigore dal 20 feb 2015
Autorità competente ai fini degli allegati I, III e IV 1.   Ai fini dell'allegato I, l'autorità competente è l'autorità nominata o istituita dallo Stato membro alla quale una persona si rivolge per chiedere il rilascio di una licenza. 2.   Ai fini dell'allegato III e del controllo dei requisiti dell'allegato I per quanto riguarda i fornitori di servizi di navigazione aerea, l'autorità competente è: a) l'autorità nominata o istituita dallo Stato membro in quanto propria autorità competente per la sorveglianza dove il richiedente ha la propria sede di attività principale o, eventualmente, la propria sede sociale, salvo se diversamente disposto da accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra Stati membri o le rispettive autorità competenti; b) l'Agenzia, se il richiedente ha la propria sede di attività principale o, eventualmente, la propria sede sociale, al di fuori del territorio degli Stati membri. 3.   Ai fini dell'allegato IV, l'autorità competente è: a) per i centri aeromedici: i) l'autorità designata dallo Stato membro nel quale il centro aeromedico ha la propria sede di attività principale; ii) l'Agenzia, se il centro aeromedico ha sede in un paese terzo; b) per gli esaminatori aeromedici: i) l'autorità designata dallo Stato membro nel quale l'esaminatore aeromedico ha il proprio gabinetto medico principale; ii) se il gabinetto medico principale di un esaminatore aeromedico si trova in un paese terzo, l'autorità designata dallo Stato membro al quale l'esaminatore aeromedico si rivolge per il rilascio del certificato.
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