Art. 7
In vigore dal 18 dic 2014
Sull'efficacia dell'acquisizione e della condivisione delle informazioni riguardo al monitoraggio dei rischi sistemici, le autorità competenti trasmettono le informazioni seguenti:
a)
numero dei casi in cui l'autorità competente ha ricevuto informazioni da un'omologa in relazione al monitoraggio del rischio sistemico, distinguendo tra:
—
informazioni ricorrenti messe a disposizione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 2011/61/UE,
—
informazioni sulle fonti importanti di rischio di controparte trasmesse bilateralmente ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 2011/61/UE,
—
informazioni ad hoc scambiate bilateralmente ai sensi dell'articolo 53 della direttiva 2011/61/UE;
b)
numero dei casi in cui l'autorità competente ha condiviso informazioni con un'omologa in relazione al monitoraggio del rischio sistemico, distinguendo tra:
—
informazioni comunicate sistematicamente ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 2011/61/UE,
—
informazioni ad hoc scambiate bilateralmente ai sensi dell'articolo 53 della direttiva 2011/61/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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