Art. 2

In vigore dal 18 dic 2014
Sull'impiego del passaporto, le autorità competenti trasmettono le informazioni seguenti: a) numero dei GEFIA UE autorizzati ai sensi dell' della direttiva 2011/61/UE; b) numero dei GEFIA UE che commercializzano quote o azioni di FIA UE ai sensi dell'articolo 32 della direttiva 2011/61/UE e numero dei FIA UE e dei comparti di FIA commercializzati ai sensi dell'articolo 32 della direttiva 2011/61/UE, con relativa ripartizione per Stato membro d'origine e Stato membro ospitante; c) numero dei GEFIA UE che gestiscono FIA UE ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2011/61/UE e numero dei FIA UE gestiti ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2011/61/UE, con relativa ripartizione per Stato membro d'origine e Stato membro ospitante; d) numero dei GEFIA UE che gestiscono FIA UE stabiliti in altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2011/61/UE, stabilendovi una succursale e numero dei GEFIA UE che gestiscono direttamente FIA UE stabiliti in altri Stati membri ai sensi del medesimo articolo.
Storico versioni

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