Art. 4

In vigore dal 18 dic 2014
Sui problemi riscontrati per quanto riguarda il funzionamento efficace del sistema di notifica previsto agli articoli 32 e 33 della direttiva 2011/61/UE, le autorità competenti trasmettono le informazioni seguenti: a) tempo medio intercorso tra il ricevimento del fascicolo di notifica completo dal GEFIA e il momento in cui l'autorità competente ricevente ne dà notifica all'omologa dello Stato membro ospitante; b) tempo medio necessario all'autorità competente dello Stato membro d'origine per notificare al GEFIA che può intraprendere attività transfrontaliere, calcolato a partire dalla data di trasmissione del fascicolo di notifica all'autorità competente dello Stato membro ospitante; c) numero delle richieste di chiarimenti circa la notifica emanate dall'autorità competente del paese ospitante; d) numero delle controversie tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante in relazione al processo di notifica.
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