Art. 8

In vigore dal 18 dic 2014
Sulla commercializzazione dei FIA non UE da parte dei GEFIA UE ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE, le autorità competenti trasmettono le informazioni seguenti: a) disposizioni giuridiche ai cui sensi è autorizzata la commercializzazione, compresa la descrizione delle condizioni specifiche applicabili; b) numero dei GEFIA UE autorizzati dall'autorità competente a commercializzare FIA non UE nella sua giurisdizione ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 2011/61/UE e numero dei FIA non UE commercializzati; c) numero delle richieste d'informazioni rivolte dall'autorità competente ai GEFIA UE in relazione alla commercializzazione dei FIA non UE; d) interventi di controllo del rispetto o azioni di vigilanza ovvero sanzioni decisi nei confronti dei GEFIA UE in relazione alla commercializzazione dei FIA non UE.
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