Art. 11

In vigore dal 18 dic 2014
Sull'esistenza e efficacia dei meccanismi di cooperazione tra l'autorità competente dello Stato membro e l'autorità di vigilanza del paese terzo finalizzati alla vigilanza sul rischio sistemico, le autorità competenti trasmettono le informazioni seguenti: a) esistenza di meccanismi di cooperazione bilaterale tra l'autorità competente e le autorità di vigilanza dei paesi terzi, diversi da quelli negoziati e adottati sotto gli auspici dell'ESMA, e relativi paesi terzi interessati; b) sulle richieste di informazioni o di assistenza presentate dall'autorità competente all'autorità di un paese terzo in base ai meccanismi di cooperazione: — numero e tipo delle richieste, — numero delle richieste respinte e motivi del rigetto, — grado di soddisfazione per l'assistenza ricevuta, comprese le difficoltà incontrate, — tempo medio necessario per ricevere una risposta; c) numero delle visite in loco che l'autorità competente ha chiesto, in base ai meccanismi di cooperazione, all'autorità di vigilanza di un paese terzo di effettuare per suo conto e numero delle richieste di visite in loco respinte; d) numero dei casi in cui, in base ai meccanismi di cooperazione, l'autorità di vigilanza di un paese terzo ha trasmesso spontaneamente informazioni circa: — eventi concreti noti in grado di ripercuotersi negativamente su un soggetto sottoposto a vigilanza, — interventi di controllo del rispetto o di regolamentazione ovvero sanzioni, comprese revoca, sospensione o modifica della corrispondente licenza o registrazione, diretti o relativi ai GEFIA non UE che commercializzano o gestiscono FIA nella giurisdizione dell'autorità competente; e) numero dei casi in cui l'autorità competente ha condiviso con le omologhe, in base ai meccanismi di cooperazione, informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza dei paesi terzi ai fini del monitoraggio del rischio sistemico.
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Art. 11 Regolamento (UE) 2015/514 — Testo vigente | Portale Normativo