Art. 3
Condizioni per il diritto al trattamento tariffario
In vigore dal 18 dic 2014
Condizioni per il diritto al trattamento tariffario
Il diritto a beneficiare del trattamento tariffario definito all' è subordinato alle seguenti condizioni:
a)
l’Ecuador rispettale norme relative all'origine di cui all', lettera c), e le procedure a esse correlate, comprese, se del caso, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa efficace applicabili al 12 dicembre 2014;
b)
l’Ecuador si astiene dall'introdurre nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente per le importazioni dall’Unione o dall'aumentare i livelli esistenti dei dazi o degli oneri o dall'introdurre altre restrizioni a decorrere dal 12 dicembre 2014;
c)
l’Ecuador mantiene la ratifica e garantisce l’attuazione effettiva dei patti, delle convenzioni e dei protocolli elencati neall'allegato e accetta senza riserve delle prescrizioni in materia di comunicazione, monitoraggio e revisione a intervalli regolari della relativa attuazione conformemente alle disposizioni dei patti, delle convenzioni e dei protocolli ratificati;
d)
l’Ecuador collabora con la Commissione e mette a disposizione tutte le informazioni necessarie per valutare il rispetto, da parte dell’Ecuador, delle prescrizioni di cui alla lettera c);
e)
l’Ecuador si impegna costantemente a firmare e ratificare il protocollo di adesione.
Storico versioni
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