Art. 1

Definizioni

In vigore dal 18 dic 2014
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a)   «trattamento tariffario»: i dazi doganali e il trattamento applicati alle merci originarie dell'Ecuador come stabilito dall'; b)   «dazi della tariffa doganale comune»: i dazi specificati nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (7), ad eccezione dei dazi fissati nel quadro di contingenti tariffari; c)   «merci originarie dell'Ecuador»: i prodotti conformi alle prescrizioni relative all'origine di cui al titolo II, capitolo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (8) e, in funzione del trattamento tariffario richiesto a norma dell' del presente regolamento, del titolo IV, capitolo 1, o del titolo IV, capitolo 2, sezione 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (9).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:1384:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo