Art. 1
Definizioni
In vigore dal 18 dic 2014
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «trattamento tariffario»: i dazi doganali e il trattamento applicati alle merci originarie dell'Ecuador come stabilito dall';
b) «dazi della tariffa doganale comune»: i dazi specificati nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (7), ad eccezione dei dazi fissati nel quadro di contingenti tariffari;
c) «merci originarie dell'Ecuador»: i prodotti conformi alle prescrizioni relative all'origine di cui al titolo II, capitolo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (8) e, in funzione del trattamento tariffario richiesto a norma dell' del presente regolamento, del titolo IV, capitolo 1, o del titolo IV, capitolo 2, sezione 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (9).
Storico versioni
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