Art. 2

Trattamento tariffario

In vigore dal 18 dic 2014
Trattamento tariffario 1.   I dazi doganali applicati alle merci originarie dell’Ecuador al 12 dicembre 2014 non subiscono aumenti e a dette merci non sono applicati nuovi dazi doganali introdotti dopo tale data. 2.   Il trattamento tariffario previsto al paragrafo 1 si applica fatte salve le eventuali misure adottate a norma dei regolamenti (CE) n. 260/2009, (CE) n. 597/2009 o (CE) n. 1225/2009.
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