Art. 2
Trattamento tariffario
In vigore dal 18 dic 2014
Trattamento tariffario
1. I dazi doganali applicati alle merci originarie dell’Ecuador al 12 dicembre 2014 non subiscono aumenti e a dette merci non sono applicati nuovi dazi doganali introdotti dopo tale data.
2. Il trattamento tariffario previsto al paragrafo 1 si applica fatte salve le eventuali misure adottate a norma dei regolamenti (CE) n. 260/2009, (CE) n. 597/2009 o (CE) n. 1225/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:1384:oj#art-2