Art. 4

Sospensione temporanea

In vigore dal 18 dic 2014
Sospensione temporanea Qualora constati l'esistenza di prove sufficienti della mancata osservanza delle condizioni di cui all', la Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di sospendere temporaneamente il trattamento tariffario per quanto riguarda tutte o alcune merci originarie dell’Ecuador. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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Sospensione temporanea (Art. 4 Regolamento (UE) 2014/1384) — Testo vigente | Portale Normativo