Art. 5
Clausola di salvaguardia
In vigore dal 18 dic 2014
Clausola di salvaguardia
Qualora una merce originaria dell’Ecuador sia importata in volumi e/o a prezzi che causano o minacciano di causare gravi difficoltà ai produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Commissione può ripristinare i dazi della tariffa doganale comune per tale merce seguendo le norme procedurali stabilite dal regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), mutatis mutandis.
Storico versioni
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