Art. 16

Protezione dei dati

In vigore dal 24 ott 2014
Protezione dei dati 1.   Il trattamento dei dati personali da parte delle organizzazioni di invio e di accoglienza è conforme a quanto predisposto dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), se applicabili. 2.   Le organizzazioni di invio e di accoglienza garantiscono che sia impedito l'abuso o l'uso improprio dei dati durante il trattamento, che comprende la raccolta, l'uso, la comunicazione e la cancellazione di tutti i dati personali riguardanti i candidati volontari e i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario. Ciò riguarda tutte le azioni relative ai candidati volontari e ai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, in particolare: a) il reclutamento e la selezione (inclusi i moduli di candidatura, le note prese durante i colloqui e i questionari di autovalutazione); b) la preparazione e la gestione dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario (compresi i piani di apprendimento e sviluppo, la verifica delle prestazioni e la documentazione del tutoraggio, i controlli medici o eventuali questioni disciplinari). 3.   Le organizzazioni di invio e di accoglienza garantiscono che siano trattati solo i dati pertinenti e che i dati personali quali nome, età, indirizzo e data di nascita, compresi i dati sensibili e le informazioni su reclutamento, impiego e prestazioni: a) siano raccolti in modo adeguato e lecito, a fini legittimi; b) siano trattati in modo equo e lecito; c) siano corretti o aggiornati, se del caso; d) siano accessibili soltanto al personale autorizzato; e) siano accessibili, su richiesta, al candidato volontario o al Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario interessato; f) siano custoditi in modo sicuro; g) non siano conservati più a lungo del necessario. 4.   Per trattare i dati di cui al paragrafo 3, le organizzazioni di invio e di accoglienza ottengono il consenso esplicito del Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario. 5.   Le organizzazioni di accoglienza e di invio comunicano al candidato volontario o il Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto a sporgere reclamo e a utilizzare e accedere ai propri dati e il diritto a conoscere l'identità dei soggetti che hanno accesso ai dati personali che lo riguardano e a sapere a che tipo di dati può avere accesso ciascun soggetto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2014:1398:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Protezione dei dati (Art. 16 Regolamento (UE) 2014/1398) — Testo vigente | Portale Normativo