Art. 15
Obbligo di informare i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario in merito alla normativa fiscale
In vigore dal 24 ott 2014
Obbligo di informare i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario in merito alla normativa fiscale
1. Prima della mobilitazione, l'organizzazione di invio informa il Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario su eventuali norme fiscali applicabili alle indennità giornaliere nel paese di stabilimento dell'organizzazione di invio e, se del caso, nel paese di mobilitazione.
2. Se un Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario non è residente nel paese di stabilimento dell'organizzazione di invio, questa lo informa circa l'obbligo che gli compete di prendere conoscenza della normativa fiscale del proprio paese di residenza applicabile alla sua situazione specifica.
Storico versioni
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