Art. 13

Principi generali

In vigore dal 24 ott 2014
Principi generali 1.   Le organizzazioni di invio e di accoglienza garantiscono il rispetto delle leggi del paese di accoglienza e delle pertinenti normative nazionali e dell'Unione, tra cui: a) il regolamento (UE) n. 375/2014, in particolare il rispetto dei principi generali di cui all'; b) la legislazione applicabile allo status giuridico dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario; c) la legislazione applicabile a condizioni di lavoro, salute, sicurezza e protezione dei volontari; d) la legislazione in materia di parità di trattamento e non discriminazione; e) la legislazione sulla protezione dei dati personali. 2.   Le organizzazioni di accoglienza e di invio informano i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario circa i loro diritti e gli obblighi giuridici derivanti dalle normative di cui al paragrafo 1 e circa i loro diritti in materia di copertura assicurativa di cui nel regolamento di esecuzione della Commissione da adottare sulla base dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 375/2014.
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Principi generali (Art. 13 Regolamento (UE) 2014/1398) — Testo vigente | Portale Normativo