Art. 13
Principi generali
In vigore dal 24 ott 2014
Principi generali
1. Le organizzazioni di invio e di accoglienza garantiscono il rispetto delle leggi del paese di accoglienza e delle pertinenti normative nazionali e dell'Unione, tra cui:
a)
il regolamento (UE) n. 375/2014, in particolare il rispetto dei principi generali di cui all';
b)
la legislazione applicabile allo status giuridico dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario;
c)
la legislazione applicabile a condizioni di lavoro, salute, sicurezza e protezione dei volontari;
d)
la legislazione in materia di parità di trattamento e non discriminazione;
e)
la legislazione sulla protezione dei dati personali.
2. Le organizzazioni di accoglienza e di invio informano i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario circa i loro diritti e gli obblighi giuridici derivanti dalle normative di cui al paragrafo 1 e circa i loro diritti in materia di copertura assicurativa di cui nel regolamento di esecuzione della Commissione da adottare sulla base dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 375/2014.
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