Art. 12

Parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione

In vigore dal 24 ott 2014
Parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione 1.   L'organizzazione di invio dispone di una dichiarazione di principio e di una politica che garantiscono che le pratiche di lavoro rispecchino i principi della parità di trattamento, delle pari opportunità e della non discriminazione, e promuove una cultura organizzativa inclusiva. 2.   La politica sulla parità di trattamento, sulle pari opportunità e sulla non discriminazione, di cui al paragrafo 1, come minimo: a) è conforme alla pertinente legislazione dell'Unione e nazionale e si impegna a evitare, o a correggere ed eliminare, le politiche e le pratiche discriminatorie, ivi compresi gli eventuali ostacoli all'occupazione di tutti i gruppi individuati dalla suddetta legislazione e/o che siano notoriamente esposti a pregiudizi quando cercano lavoro e rischiano quindi di essere sottorappresentati; b) comprende, senza limitarsi, tutti gli aspetti dell'esperienza del volontario, comprese le singole norme di comportamento, l'annuncio del posto di volontario, il reclutamento e la selezione, la formazione e lo sviluppo, la gestione delle prestazioni, le condizioni di lavoro, inclusa la retribuzione e le procedure di licenziamento; c) indica chiaramente i ruoli e le responsabilità dei membri del personale e dei volontari, dell'alta dirigenza e delle squadre di orientamento, dei dipartimenti risorse umane e di ogni altra parte in causa individuata dall'organizzazione; d) viene monitorata e rivista a intervalli regolari per garantirne la conformità alla legislazione pertinente e un'attuazione corretta ed efficace. 3.   L'organizzazione di accoglienza conferma per iscritto all'organizzazione di invio il principio e la politica di parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione, e informa l'organizzazione di invio su eventuali eccezioni da prevedere, rese necessarie dal contesto specifico del suo lavoro, nel definire il ruolo e il profilo dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario. 4.   L'organizzazione di invio sostiene l'organizzazione di accoglienza nell'attuazione della politica di parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione e, a titolo eccezionale, sostiene le organizzazioni di accoglienza nell'adeguare tali principi al contesto specifico, se necessario. 5.   Ove possibile, l'organizzazione di invio fornisce a tutto il personale, su base regolare, formazioni e informazioni adeguate sulla politica e sui principi che la ispirano, al fine di garantire che tutti i soggetti partecipanti la comprendano, la sostengano e la attuino.
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Parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione (Art. 12 Regolamento (UE) 2014/1398) — Testo vigente | Portale Normativo