Art. 14

Status giuridico dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario

In vigore dal 24 ott 2014
Status giuridico dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario 1.   L'organizzazione di invio rispetta la legislazione applicabile allo status giuridico dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario. Essa provvede pertanto a predisporre un contratto di mobilitazione, di cui all', paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 375/2014, che viene firmato dall'organizzazione e dal volontario. Il contratto specifica la legge applicabile e il foro competente. 2.   L'organizzazione di invio garantisce il rispetto del contratto da parte dell'organizzazione di accoglienza ed è responsabile della violazione delle disposizioni del contratto di mobilitazione da parte di quest'ultima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2014:1398:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Status giuridico dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario (Art. 14 Regolamento (UE) 2014/1398) — Testo vigente | Portale Normativo