Art. 10

Accordo di partenariato e norme

In vigore dal 24 ott 2014
Accordo di partenariato e norme 1.   Prima che le organizzazioni di invio e di accoglienza stringano un partenariato, le organizzazioni di accoglienza svolgono una valutazione dei bisogni, se opportuno in cooperazione con le organizzazioni di invio, tenendo conto della valutazione della Commissione circa il fabbisogno di aiuti umanitari. 2.   La valutazione dei bisogni comprende, come minimo: a) una valutazione della vulnerabilità e del rischio del paese destinatario degli aiuti, che include una valutazione dei rischi legati alla sicurezza, agli spostamenti e alla salute cui sono esposti i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario; b) una valutazione della capacità corrente dell'organizzazione di accoglienza di ospitare un Volontario europeo per l'aiuto umanitario; c) un'analisi delle competenze e delle capacità di cui mancano in quel momento l'organizzazione di accoglienza e la comunità locale, che individui i bisogni e analizzi come soddisfarli nel modo più efficace; d) un'analisi del previsto valore aggiunto apportato dall'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e, se del caso, dal sostegno allo sviluppo delle capacità che si prevede di prestare all'organizzazione di accoglienza e alla comunità locale. 3.   L'accordo di partenariato è sottoscritto da tutti i partner per garantire il rispetto delle seguenti norme di minima: a) i partenariati si basano su un accordo sui valori condivisi e su una visione condivisa, in particolare per quanto riguarda il volontariato e l'aiuto umanitario; b) sono definiti con chiarezza il valore aggiunto e il ruolo di ciascun partner; c) tutti i partner concordano gli obiettivi comuni del partenariato e i modi in cui il partenariato è gestito, in particolare: i) procedure decisionali e prassi lavorative; ii) disposizioni finanziarie e gestione finanziaria; iii) canali di comunicazione tra tutte le parti interessate; frequenza delle riunioni e delle visite sul posto da parte delle organizzazioni di invio; iv) piano di lavoro e attività, incluso un calendario; v) ripartizione dei compiti, secondo il piano di comunicazione dell'iniziativa; vi) monitoraggio e valutazione del partenariato; vii) contabilità e documentazione; viii) perfezionamento e finalizzazione della valutazione dei bisogni di cui al paragrafo 1; ix) formulazione e valutazione congiunte dei compiti assegnati ai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario; x) ruoli e responsabilità dei candidati volontari e dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario nelle diverse fasi della loro partecipazione all'iniziativa; xi) procedure per il trattamento dei reclami (sia quelli in seno al partenariato, sia quelli provenienti da parti esterne e pertinenti al lavoro del partenariato) e la risoluzione dei conflitti tra i partner; xii) politiche e procedure riguardanti l'uscita da un partenariato; xiii) incidenze finanziarie; xiv) conseguenze contrattuali (anche per quanto riguarda i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e le comunità interessate). d) se del caso viene elaborata tra i partner una strategia di sviluppo delle capacità e/o di assistenza tecnica fondata sui bisogni, alla quale viene assegnata un'apposita dotazione di bilancio; e) i partner contribuiscono alle attività di apprendimento e si impegnano a realizzare azioni di comunicazione e visibilità conformemente al piano di comunicazione di cui all' del regolamento (UE) n. 375/2014.
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Accordo di partenariato e norme (Art. 10 Regolamento (UE) 2014/1398) — Testo vigente | Portale Normativo