Art. 17
Integrità e codice di condotta
In vigore dal 24 ott 2014
Integrità e codice di condotta
1. Le organizzazioni di invio e di accoglienza concordano una politica in materia di integrità volta a prevenire la corruzione attiva e passiva e un codice di condotta basato sulla politica di gestione dell'organizzazione di invio che sia idoneo e applicabile ai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, con indicazioni sui comportamenti previsti, sulla correttezza e sull'integrità richieste durante la partecipazione all'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.
2. Il codice di condotta è vincolante per i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e contiene, come minimo, i seguenti obblighi:
a)
l'impegno a sviluppare un senso di identità circa l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, e a contribuire ai suoi obiettivi;
b)
il rispetto dell'altro e della dignità altrui e il rispetto del principio di non discriminazione;
c)
il rispetto dei principi di aiuto umanitario di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 375/2014;
d)
l'impegno a tutelare i minori e a proteggere gli adulti vulnerabili, anche attraverso la tolleranza zero contro gli abusi sessuali;
e)
tolleranza zero contro l'uso di droghe nel paese di mobilitazione;
f)
il rispetto delle leggi locali;
g)
l'integrità, la lotta contro la frode e la corruzione;
h)
il mantenimento di standard elevati di condotta professionale e personale;
i)
il rispetto della sicurezza e delle procedure in materia di sicurezza e salute;
j)
l'obbligo di segnalare violazioni e norme sugli informatori;
k)
norme riguardanti il contatto con i mezzi di comunicazione e la gestione delle informazioni;
l)
norme che proibiscono l'uso improprio delle attrezzature dell'organizzazione.
3. Ogni violazione del codice di condotta da parte di un Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario è trattata conformemente alla politica di gestione dell'organizzazione di invio.
4. Se la violazione è considerata molto grave, essa comporta il rientro anticipato del Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario e, se necessario, la segnalazione del comportamento in questione a tutte le pertinenti autorità o organizzazioni professionali o legali.
Storico versioni
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