Art. 17

Integrità e codice di condotta

In vigore dal 24 ott 2014
Integrità e codice di condotta 1.   Le organizzazioni di invio e di accoglienza concordano una politica in materia di integrità volta a prevenire la corruzione attiva e passiva e un codice di condotta basato sulla politica di gestione dell'organizzazione di invio che sia idoneo e applicabile ai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, con indicazioni sui comportamenti previsti, sulla correttezza e sull'integrità richieste durante la partecipazione all'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario. 2.   Il codice di condotta è vincolante per i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e contiene, come minimo, i seguenti obblighi: a) l'impegno a sviluppare un senso di identità circa l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, e a contribuire ai suoi obiettivi; b) il rispetto dell'altro e della dignità altrui e il rispetto del principio di non discriminazione; c) il rispetto dei principi di aiuto umanitario di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 375/2014; d) l'impegno a tutelare i minori e a proteggere gli adulti vulnerabili, anche attraverso la tolleranza zero contro gli abusi sessuali; e) tolleranza zero contro l'uso di droghe nel paese di mobilitazione; f) il rispetto delle leggi locali; g) l'integrità, la lotta contro la frode e la corruzione; h) il mantenimento di standard elevati di condotta professionale e personale; i) il rispetto della sicurezza e delle procedure in materia di sicurezza e salute; j) l'obbligo di segnalare violazioni e norme sugli informatori; k) norme riguardanti il contatto con i mezzi di comunicazione e la gestione delle informazioni; l) norme che proibiscono l'uso improprio delle attrezzature dell'organizzazione. 3.   Ogni violazione del codice di condotta da parte di un Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario è trattata conformemente alla politica di gestione dell'organizzazione di invio. 4.   Se la violazione è considerata molto grave, essa comporta il rientro anticipato del Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario e, se necessario, la segnalazione del comportamento in questione a tutte le pertinenti autorità o organizzazioni professionali o legali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2014:1398:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo