Art. 18
Tutela dei minori e degli adulti vulnerabili e tolleranza zero contro gli abusi sessuali
In vigore dal 24 ott 2014
Tutela dei minori e degli adulti vulnerabili e tolleranza zero contro gli abusi sessuali
1. Le organizzazioni di invio e di accoglienza si impegnano a seguire una politica di tolleranza zero contro qualsiasi forma di abuso sui minori e/o sugli adulti vulnerabili, compresi gli abusi sessuali. Tali organizzazioni sono in grado di denunciare gli abusi, trattare prontamente e adeguatamente eventuali episodi, dare sostegno alle vittime, prevenire la vittimizzazione degli informatori e perseguire i responsabili.
2. Le organizzazioni di invio e di accoglienza evitano il verificarsi di abusi grazie alla procedura di selezione dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, a alla loro introduzione propedeutica e formazione, creando una cultura di apertura e sensibilizzazione al tema e individuando chiare responsabilità di gestione e sorveglianza.
3. L'organizzazione di invio procede a tutti i controlli previsti dalla legge al fine di ottenere il nulla osta per i candidati volontari affinché possano lavorare con i gruppi vulnerabili.
4. Le organizzazioni di accoglienza e di invio informano i candidati volontari e i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario in merito ai rischi e raccomandano misure di prevenzione, al fine di garantire che non si verifichino abusi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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