Art. 18

Tutela dei minori e degli adulti vulnerabili e tolleranza zero contro gli abusi sessuali

In vigore dal 24 ott 2014
Tutela dei minori e degli adulti vulnerabili e tolleranza zero contro gli abusi sessuali 1.   Le organizzazioni di invio e di accoglienza si impegnano a seguire una politica di tolleranza zero contro qualsiasi forma di abuso sui minori e/o sugli adulti vulnerabili, compresi gli abusi sessuali. Tali organizzazioni sono in grado di denunciare gli abusi, trattare prontamente e adeguatamente eventuali episodi, dare sostegno alle vittime, prevenire la vittimizzazione degli informatori e perseguire i responsabili. 2.   Le organizzazioni di invio e di accoglienza evitano il verificarsi di abusi grazie alla procedura di selezione dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, a alla loro introduzione propedeutica e formazione, creando una cultura di apertura e sensibilizzazione al tema e individuando chiare responsabilità di gestione e sorveglianza. 3.   L'organizzazione di invio procede a tutti i controlli previsti dalla legge al fine di ottenere il nulla osta per i candidati volontari affinché possano lavorare con i gruppi vulnerabili. 4.   Le organizzazioni di accoglienza e di invio informano i candidati volontari e i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario in merito ai rischi e raccomandano misure di prevenzione, al fine di garantire che non si verifichino abusi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2014:1398:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo