Art. 8

Obiettivo del partenariato e suoi membri

In vigore dal 24 ott 2014
Obiettivo del partenariato e suoi membri 1.   Il partenariato tra organizzazioni di invio e di accoglienza stabilisce accordi tra i partner che si candidano a partecipare e gestire progetti implicanti la mobilitazione di Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario in paesi terzi e che possono anche includere attività connesse allo sviluppo della capacità e/o all'assistenza tecnica. 2.   I membri del partenariato sono le organizzazioni di invio conformi alle disposizioni dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 375/2014 e le organizzazioni di accoglienza conformi alle disposizioni dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 375/2014. 3.   Al momento di costituire un partenariato, le organizzazioni di invio e di accoglienza possono includervi come partner altre organizzazioni specializzate in settori rilevanti per gli obiettivi o le azioni dei progetti di cui al paragrafo 1, in modo che contribuiscano con le loro competenze specifiche. 4.   Laddove i progetti prevedono attività relative allo sviluppo della capacità e/o di assistenza tecnica, sono considerate partner ammissibili anche le organizzazioni di accoglienza e di invio che non abbiano ottenuto la certificazione pur avendo già subito un processo di certificazione secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione della Commissione da adottare sulla base dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 375/2014, se tali organizzazioni sono dotate di una strategia per lo sviluppo della capacità e/o di assistenza tecnica basata sulle esigenze. 5.   Se i progetti servono a sostenere azioni di risposta alle emergenze, il partenariato può essere costituito solo da organizzazioni di invio.
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