Art. 7
Riconoscimento sociale
In vigore dal 24 ott 2014
Riconoscimento sociale
1. Il riconoscimento sociale viene promosso attraverso le attività previste dal piano di comunicazione di cui all' del regolamento (UE) n. 375/2014. I Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario hanno l'opportunità di partecipare ad attività di comunicazione esterna intese a pubblicizzare l'iniziativa e l'impegno dei volontari.
2. Se del caso, la Commissione organizza eventi ad alto livello per sensibilizzare i cittadini dare più visibilità all'iniziativa.
3. Le organizzazioni di invio diffondono informazioni sulla rete dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e promuovono l'impegno a parteciparvi, evidenziando le opportunità che offre ai volontari di continuare a dedicarsi a temi legati agli aiuti umanitari e alla cittadinanza europea attiva, anche successivamente alla loro mobilitazione.
4. Le organizzazioni di invio e di accoglienza informano i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario circa le opportunità esistenti di continuare a dedicarsi a temi connessi agli aiuti umanitari e alla cittadinanza europea attiva. In particolare, incoraggiano i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario a partecipare a convegni e seminari organizzati a livello nazionale e dell'UE, in modo che possano condividere le loro esperienze con i rilevanti portatori di interesse.
Storico versioni
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