Art. 6

Riconoscimento professionale

In vigore dal 24 ott 2014
Riconoscimento professionale 1.   I Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario ricevono, su richiesta, un certificato attestante che hanno completato la partecipazione all'iniziativa. Il certificato è rilasciato dalla Commissione e contiene almeno le seguenti informazioni: a) date della missione; b) denominazione e estremi delle organizzazioni di invio e di accoglienza; c) nomi e estremi della persona di riferimento e del superiore diretto del volontario; d) nomi e estremi delle persone delle organizzazioni di invio e di accoglienza disposte a fornire delle referenze per il volontario; e) principali compiti e responsabilità del Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario; f) descrizione dei principali risultati conseguiti dal Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario nel corso della missione; g) descrizione dei risultati di apprendimento raggiunti dal Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario nel corso delle diverse fasi della sua partecipazione all'iniziativa, valutati in conformità all', paragrafo 3, del presente regolamento. 2.   Su richiesta del Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario, al certificato può essere allegata una copia del piano di apprendimento e sviluppo.
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