Art. 377

Operazioni infragruppo significative (definizione, individuazione)

In vigore dal 10 ott 2014
Operazioni infragruppo significative (definizione, individuazione) 1.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista considerano operazioni infragruppo significative le operazioni infragruppo che influenzano significativamente la solvibilità o la liquidità del gruppo o di una delle imprese coinvolte in tali operazioni. 2.   Per individuare le operazioni infragruppo significative, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista considerano quanto meno tutti i seguenti elementi: (a) gli investimenti; (b) i saldi intersocietari, compresi i prestiti, i crediti e gli accordi di gestione centralizzata delle attività o dei contanti; (c) garanzie e impegni quali le lettere di credito; (d) le operazioni su derivati; (e) i dividendi, le cedole e altri pagamenti di interessi; (f) le operazioni di riassicurazione; (g) l'erogazione di servizi o accordi di condivisione dei costi; (h) l'acquisto, la vendita o la locazione di attività.
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Operazioni infragruppo significative (definizione, individuazione) (Art. 377 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo