Art. 376
Concentrazioni di rischi significative (definizione, individuazione e soglie)
In vigore dal 10 ott 2014
Concentrazioni di rischi significative (definizione, individuazione e soglie)
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista considerano concentrazioni di rischi significative le concentrazioni di rischi che potrebbero mettere a repentaglio la solvibilità o la liquidità del gruppo.
2. Per individuare le concentrazioni di rischi significative, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista valutano quanto meno le esposizioni dirette e indirette delle imprese del gruppo verso tutti i seguenti soggetti:
(a)
controparti individuali;
(b)
gruppi di controparti individuali ma interconnesse, ad esempio imprese appartenenti allo stesso gruppo di società;
(c)
aree geografiche o settori industriali specifici;
(d)
disastri o catastrofi naturali.
3. Nel definire soglie appropriate per le concentrazioni di rischi significative che un determinato gruppo deve segnalare, l'autorità di vigilanza del gruppo valuta i seguenti elementi:
(a)
la solvibilità e la liquidità del gruppo;
(b)
la complessità della struttura del gruppo;
(c)
l'importanza delle entità regolamentate di altri settori finanziari o delle entità non regolamentate che svolgono attività finanziarie;
(d)
la diversificazione del portafoglio degli investimenti del gruppo;
(e)
la diversificazione delle attività di assicurazione del gruppo, per aree geografiche e per aree di attività.
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