Art. 376

Concentrazioni di rischi significative (definizione, individuazione e soglie)

In vigore dal 10 ott 2014
Concentrazioni di rischi significative (definizione, individuazione e soglie) 1.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista considerano concentrazioni di rischi significative le concentrazioni di rischi che potrebbero mettere a repentaglio la solvibilità o la liquidità del gruppo. 2.   Per individuare le concentrazioni di rischi significative, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista valutano quanto meno le esposizioni dirette e indirette delle imprese del gruppo verso tutti i seguenti soggetti: (a) controparti individuali; (b) gruppi di controparti individuali ma interconnesse, ad esempio imprese appartenenti allo stesso gruppo di società; (c) aree geografiche o settori industriali specifici; (d) disastri o catastrofi naturali. 3.   Nel definire soglie appropriate per le concentrazioni di rischi significative che un determinato gruppo deve segnalare, l'autorità di vigilanza del gruppo valuta i seguenti elementi: (a) la solvibilità e la liquidità del gruppo; (b) la complessità della struttura del gruppo; (c) l'importanza delle entità regolamentate di altri settori finanziari o delle entità non regolamentate che svolgono attività finanziarie; (d) la diversificazione del portafoglio degli investimenti del gruppo; (e) la diversificazione delle attività di assicurazione del gruppo, per aree geografiche e per aree di attività.
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