Art. 375

Informazioni transitorie aggiuntive sui gruppi

In vigore dal 10 ott 2014
Informazioni transitorie aggiuntive sui gruppi 1.   In aggiunta agli obblighi di cui al presente capo di inviare relazioni di gruppo alle autorità di vigilanza, nel primo anno di applicazione della direttiva 2009/138/CE, come previsto dall', paragrafo 3, di detta direttiva, l', paragrafo 1, del presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, alle società di partecipazione assicurativa o alle società di partecipazione finanziaria mista. Ai fini del presente articolo, le informazioni di cui all', paragrafo 1, sono trasmesse all'autorità di vigilanza del gruppo. 2.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista trasmettono all'autorità di vigilanza del gruppo le informazioni di cui al paragrafo 1 entro 20 settimane dalla data di riferimento del bilancio di apertura di cui all', paragrafo 1, lettera a).
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Informazioni transitorie aggiuntive sui gruppi (Art. 375 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo