Art. 311
Gestione del capitale
In vigore dal 10 ott 2014
Gestione del capitale
1. La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende tutte le seguenti informazioni relative ai fondi propri dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:
(a)
informazioni sulle condizioni sostanziali dei principali elementi dei fondi propri detenuti dall'impresa;
(b)
gli sviluppi previsti per i fondi propri dell'impresa nel periodo della pianificazione delle attività, tenuto conto della strategia operativa dell'impresa, di piani basati su adeguate prove di stress e dell'indicazione se vi siano l'intenzione di rimborsare o riscattare elementi dei fondi propri o piani per raccogliere fondi propri aggiuntivi;
(c)
i piani dell'impresa su come sostituire elementi dei fondi propri di base soggetti alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 308 ter, paragrafi 9 e 10, della direttiva 2009/138/CE nel periodo di tempo di cui a detto articolo.
2. La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende tutte le seguenti informazioni relative al requisito patrimoniale di solvibilità e al requisito patrimoniale minimo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:
(a)
informazioni quantitative sul requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa ripartito in funzione dei moduli di rischio, se l'impresa applica la formula standard, e in funzione delle categorie di rischio, se l'impresa applica un modello interno;
(b)
gli sviluppi previsti del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo attesi dell'impresa nel periodo della pianificazione delle attività, tenuto conto della strategia operativa dell'impresa;
(c)
una stima del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa calcolato conformemente alla formula standard, se l'autorità di vigilanza impone all'impresa di fornire la stima ai sensi dell', paragrafo 7, della direttiva 2009/138/CE.
3. Se il requisito patrimoniale di solvibilità è calcolato mediante un modello interno, la relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende anche tutte le seguenti informazioni:
(a)
i risultati dell'esame delle cause e delle fonti degli utili e delle perdite, secondo quanto disposto all' della direttiva 2009/138/CE, per ciascun settore di attività principale e l'indicazione di come la categorizzazione dei rischi scelta nel modello interno spieghi le cause e le fonti degli utili e delle perdite;
(b)
se, e in caso affermativo in che misura, il profilo di rischio dell'impresa si discosta dalle ipotesi sottese al modello interno dell'impresa;
(c)
informazioni sulle future misure di gestione utilizzate nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità.
4. Se il requisito patrimoniale di solvibilità è calcolato mediante parametri specifici dell'impresa, o se viene applicato un aggiustamento di congruità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, la relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende informazioni relative a eventuali modifiche delle informazioni comprese nella domanda di approvazione dei parametri specifici dell'impresa o di un aggiustamento di congruità che sono rilevanti ai fini della valutazione della domanda da parte delle autorità di vigilanza.
5. La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende informazioni su qualsiasi rischio ragionevolmente prevedibile di inosservanza del requisito patrimoniale minimo o del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa e sui piani dell'impresa per assicurare il costante rispetto dei requisiti.
6. La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende ogni altra informazione sostanziale relativa alla gestione del capitale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
Storico versioni
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