Art. 373

Termini

In vigore dal 10 ott 2014
Termini Alla presentazione della relazione periodica di gruppo alle autorità di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, delle società di partecipazione assicurativa o delle società di partecipazione finanziaria mista si applica l' del presente regolamento. Ai fini del presente articolo, i termini di cui all' sono prorogati di 6 settimane, tranne che per la relazione alle autorità di vigilanza sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità.
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Termini (Art. 373 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo