Art. 379

Criteri per valutare l'equivalenza dei paesi terzi

In vigore dal 10 ott 2014
Criteri per valutare l'equivalenza dei paesi terzi I criteri di cui tenere conto per valutare se il regime di solvibilità di un paese terzo che si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede in detto paese terzo sia equivalente a quello fissato al titolo I, capo VI, della direttiva 2009/138/CE sono i seguenti: (a) se la valutazione della situazione finanziaria delle imprese di assicurazione o di riassicurazione nazionali si basa su solidi principi economici e se i requisiti di solvibilità sono basati su una valutazione economica di tutte le attività e passività; (b) se il regime di solvibilità del paese terzo impone alle imprese di assicurazione o di riassicurazione nazionali di detenere risorse finanziarie adeguate e prevede tutti i seguenti requisiti: i) l'obbligo a carico delle imprese di costituire riserve tecniche a fronte di tutte le loro obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione nei confronti dei contraenti e dei beneficiari dei contratti di assicurazione e di riassicurazione; ii) l'obbligo di investire le attività detenute a copertura delle riserve tecniche nell'interesse di tutti i contraenti e beneficiari, tenendo conto di ogni obiettivo politico dichiarato; iii) l'obbligo a carico delle imprese di investire solo in attività e strumenti dei quali possano identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e segnalare adeguatamente i rischi; iv) l'obbligo a carico delle imprese di soddisfare i requisiti patrimoniali stabiliti a un livello equivalente a quello di cui all', paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, che, in caso di perdite significative, garantisce che i contraenti e i beneficiari siano adeguatamente protetti e continuino a ricevere i pagamenti alle scadenze previste; v) l'obbligo a carico delle imprese di mantenere un livello minimo di capitale, la cui mancata osservanza fa scattare un intervento delle autorità di vigilanza immediato e definitivo; vi) l'obbligo a carico delle imprese di soddisfare i requisiti patrimoniali di cui ai punti iv) e v) con fondi propri di qualità sufficiente e che consentano di assorbire perdite significative, nonché l'obbligo che gli elementi dei fondi propri considerati di qualità elevata dalle autorità di vigilanza assorbano le perdite in caso sia di continuità aziendale che di liquidazione; (c) se i requisiti patrimoniali del regime di solvibilità del paese terzo sono basati sul rischio con l'obiettivo di tenere conto dei rischi quantificabili e se si tiene conto di un rischio significativo non quantificabile che non può essere incorporato nei requisiti patrimoniali tramite un altro meccanismo di vigilanza; (d) se il regime di solvibilità del paese terzo consente un intervento tempestivo delle autorità di vigilanza del paese terzo qualora il requisito patrimoniale di cui alla lettera b), punto iv), non sia rispettato; (e) se il regime di solvibilità del paese terzo prevede che tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per le autorità di vigilanza del paese terzo, nonché i revisori e gli esperti incaricati da tali autorità abbiano l'obbligo del segreto d'ufficio e se tale obbligo si estende alle informazioni trasmesse da tutte le autorità di vigilanza; (f) se il regime di solvibilità del paese terzo prevede che, fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale, qualsiasi informazione riservata ricevuta da tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per le autorità di vigilanza del paese terzo non sia divulgata ad alcuna persona o autorità, se non in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare le singole imprese di assicurazione e di riassicurazione; (g) se il regime di solvibilità del paese terzo prevede che, nei casi concernenti un'impresa di assicurazione o di riassicurazione dichiarata fallita o soggetta a liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardano terzi partecipanti ai tentativi di salvataggio possano essere divulgate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali; (h) se le autorità di vigilanza del paese terzo che ricevono informazioni riservate da autorità di vigilanza possono servirsene soltanto nell'esercizio delle loro funzioni e per una qualsiasi delle seguenti finalità: i) per verificare che siano soddisfatte le condizioni riguardanti l'accesso all'attività, il sistema di governance, l'informativa al pubblico e la valutazione della solvibilità; ii) per irrogare sanzioni; iii) nei ricorsi amministrativi avverso una decisione delle autorità di vigilanza; iv) nei procedimenti giudiziari relativi al regime di solvibilità nel paese terzo; (i) se le autorità di vigilanza del paese terzo sono autorizzate a scambiare le informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza, nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza o nel quadro dell'individuazione di violazioni del diritto societario e delle relative indagini, con altre autorità, organi o persone se tale autorità, organo o persona ha l'obbligo del segreto d'ufficio nel paese terzo in questione e le informazioni sono divulgate solo con l'esplicito consenso dell'autorità di vigilanza da cui provengono e, se del caso, unicamente per i fini per cui il consenso è stato accordato.
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Criteri per valutare l'equivalenza dei paesi terzi (Art. 379 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo