Art. 377
Operazioni infragruppo significative (definizione, individuazione)
In vigore dal 10 ott 2014
Operazioni infragruppo significative (definizione, individuazione)
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista considerano operazioni infragruppo significative le operazioni infragruppo che influenzano significativamente la solvibilità o la liquidità del gruppo o di una delle imprese coinvolte in tali operazioni.
2. Per individuare le operazioni infragruppo significative, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista considerano quanto meno tutti i seguenti elementi:
(a)
gli investimenti;
(b)
i saldi intersocietari, compresi i prestiti, i crediti e gli accordi di gestione centralizzata delle attività o dei contanti;
(c)
garanzie e impegni quali le lettere di credito;
(d)
le operazioni su derivati;
(e)
i dividendi, le cedole e altri pagamenti di interessi;
(f)
le operazioni di riassicurazione;
(g)
l'erogazione di servizi o accordi di condivisione dei costi;
(h)
l'acquisto, la vendita o la locazione di attività.
Storico versioni
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