Art. 359

Struttura e contenuto

In vigore dal 10 ott 2014
Struttura e contenuto Gli articoli da 290 a 298 del presente regolamento si applicano alla relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria del gruppo che le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista devono pubblicare. Inoltre, la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria del gruppo comprende tutte le seguenti informazioni: (a) relativamente all'attività e ai risultati del gruppo: i) una descrizione della struttura giuridica e della struttura organizzativa e gestionale del gruppo, con una descrizione di tutte le imprese figlie, le imprese partecipate effettive ai sensi dell'articolo 256 bis della direttiva 2009/138/CE e le succursali significative ai sensi dell', paragrafo 1, del presente regolamento; ii) informazioni qualitative e quantitative sulle operazioni e transazioni rilevanti all'interno del gruppo; (b) relativamente al sistema di governance del gruppo: i) una descrizione delle modalità con le quali i sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno e le procedure di segnalazione sono attuati in modo coerente in tutte le imprese che rientrano nella vigilanza di gruppo, come previsto all' della direttiva 2009/138/CE; ii) se applicabile, una dichiarazione attestante che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista si è avvalsa della facoltà di cui all', paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE; iii) informazioni su eventuali accordi di esternalizzazione infragruppo rilevanti; (c) relativamente al profilo di rischio del gruppo: informazioni qualitative e quantitative su qualsiasi concentrazione di rischi significativa a livello di gruppo, come indicato all' del presente regolamento; (d) relativamente alla valutazione del gruppo a fini di solvibilità: se le basi, i metodi e le principali ipotesi utilizzati a livello di gruppo per la valutazione a fini di solvibilità delle attività del gruppo, delle riserve tecniche e di altre passività sono sostanzialmente diversi da quelli utilizzati da una qualsiasi delle sue imprese figlie per la valutazione a fini di solvibilità delle proprie attività, riserve tecniche e altre passività, una spiegazione quantitativa e qualitativa di eventuali differenze sostanziali; (e) relativamente alla gestione patrimoniale del gruppo: i) se si applica il metodo 1 o il metodo 2, come indicato agli della direttiva 2009/138/CE, per calcolare la solvibilità di gruppo e, in caso di applicazione di una combinazione del metodo 1 e del metodo 2, per quale impresa partecipata si applica il metodo 2; ii) informazioni qualitative e quantitative su qualsiasi restrizione significativa della fungibilità e trasferibilità dei fondi propri ammissibili per la copertura del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo; iii) se si applica il metodo 1 per calcolare la solvibilità di gruppo, l'importo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato, con l'indicazione separata degli importi di cui all' del presente regolamento; iv) informazioni qualitative e quantitative sulle fonti rilevanti di effetti di diversificazione di gruppo; v) se applicabile, la somma degli importi di cui all', paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b), della direttiva 2009/138/CE; vi) se applicabile, una descrizione delle imprese comprese nell'ambito di applicazione del modello interno utilizzato per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo; vii) una descrizione delle principali differenze, ove esistenti, tra un qualsiasi modello interno utilizzato a livello di singola impresa e un qualsiasi modello interno utilizzato per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo.
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Struttura e contenuto (Art. 359 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo