Art. 359
Struttura e contenuto
In vigore dal 10 ott 2014
Struttura e contenuto
Gli articoli da 290 a 298 del presente regolamento si applicano alla relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria del gruppo che le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista devono pubblicare. Inoltre, la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria del gruppo comprende tutte le seguenti informazioni:
(a)
relativamente all'attività e ai risultati del gruppo:
i)
una descrizione della struttura giuridica e della struttura organizzativa e gestionale del gruppo, con una descrizione di tutte le imprese figlie, le imprese partecipate effettive ai sensi dell'articolo 256 bis della direttiva 2009/138/CE e le succursali significative ai sensi dell', paragrafo 1, del presente regolamento;
ii)
informazioni qualitative e quantitative sulle operazioni e transazioni rilevanti all'interno del gruppo;
(b)
relativamente al sistema di governance del gruppo:
i)
una descrizione delle modalità con le quali i sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno e le procedure di segnalazione sono attuati in modo coerente in tutte le imprese che rientrano nella vigilanza di gruppo, come previsto all' della direttiva 2009/138/CE;
ii)
se applicabile, una dichiarazione attestante che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista si è avvalsa della facoltà di cui all', paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE;
iii)
informazioni su eventuali accordi di esternalizzazione infragruppo rilevanti;
(c)
relativamente al profilo di rischio del gruppo: informazioni qualitative e quantitative su qualsiasi concentrazione di rischi significativa a livello di gruppo, come indicato all' del presente regolamento;
(d)
relativamente alla valutazione del gruppo a fini di solvibilità: se le basi, i metodi e le principali ipotesi utilizzati a livello di gruppo per la valutazione a fini di solvibilità delle attività del gruppo, delle riserve tecniche e di altre passività sono sostanzialmente diversi da quelli utilizzati da una qualsiasi delle sue imprese figlie per la valutazione a fini di solvibilità delle proprie attività, riserve tecniche e altre passività, una spiegazione quantitativa e qualitativa di eventuali differenze sostanziali;
(e)
relativamente alla gestione patrimoniale del gruppo:
i)
se si applica il metodo 1 o il metodo 2, come indicato agli della direttiva 2009/138/CE, per calcolare la solvibilità di gruppo e, in caso di applicazione di una combinazione del metodo 1 e del metodo 2, per quale impresa partecipata si applica il metodo 2;
ii)
informazioni qualitative e quantitative su qualsiasi restrizione significativa della fungibilità e trasferibilità dei fondi propri ammissibili per la copertura del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo;
iii)
se si applica il metodo 1 per calcolare la solvibilità di gruppo, l'importo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato, con l'indicazione separata degli importi di cui all' del presente regolamento;
iv)
informazioni qualitative e quantitative sulle fonti rilevanti di effetti di diversificazione di gruppo;
v)
se applicabile, la somma degli importi di cui all', paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b), della direttiva 2009/138/CE;
vi)
se applicabile, una descrizione delle imprese comprese nell'ambito di applicazione del modello interno utilizzato per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo;
vii)
una descrizione delle principali differenze, ove esistenti, tra un qualsiasi modello interno utilizzato a livello di singola impresa e un qualsiasi modello interno utilizzato per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo.
Storico versioni
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