Art. 276

Valutazione di uno scostamento significativo per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità

In vigore dal 10 ott 2014
Valutazione di uno scostamento significativo per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità Ai fini dell', paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2009/138/CE, prima di concludere che il profilo di rischio di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità calcolato utilizzando la formula standard o un modello interno, le autorità di vigilanza tengono conto di tutti i fattori pertinenti tra cui: (a) la natura, il tipo e la portata dello scostamento; (b) la probabilità e la gravità di eventuali effetti negativi sui contraenti ed i beneficiari; (c) il livello di sensibilità delle ipotesi alle quali si riferisce lo scostamento; (d) la prevista durata e volatilità dello scostamento rispetto alla durata dello scostamento.
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Valutazione di uno scostamento significativo per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità (Art. 276 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo