Art. 272

Funzione attuariale

In vigore dal 10 ott 2014
Funzione attuariale 1.   Nel coordinare il calcolo delle riserve tecniche, la funzione attuariale comprende tutti i seguenti compiti: (a) applica metodologie e procedure per valutare la sufficienza delle riserve tecniche e garantire che esse siano calcolate conformemente ai requisiti di cui agli articoli da 75 a 86 della direttiva 2009/138/CE; (b) valuta l'incertezza connessa alle stime effettuate nel calcolo delle riserve tecniche; (c) garantisce che eventuali limitazioni inerenti ai dati utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche siano trattate adeguatamente; (d) garantisce che, ai fini del calcolo della migliore stima nei casi di cui all' della direttiva 2009/138/CE, si utilizzino le approssimazioni più adeguate; (e) garantisce che le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione siano segmentate in gruppi di rischi omogenei ai fini di un'appropriata valutazione dei rischi sottostanti; (f) considera le informazioni pertinenti fornite dai mercati finanziari e i dati generalmente disponibili sui rischi di sottoscrizione e garantisce che essi siano integrati nella valutazione delle riserve tecniche; (g) confronta e giustifica qualsiasi differenza sostanziale nel calcolo delle riserve tecniche da un anno all'altro; (h) garantisce che venga fornita una valutazione appropriata delle opzioni e delle garanzie incluse nei contratti di assicurazione e di riassicurazione. 2.   La funzione attuariale valuta, alla luce dei dati disponibili, se le metodologie e le ipotesi utilizzate nel calcolo delle riserve tecniche siano appropriate per le aree specifiche di attività dell'impresa e per il modo in cui l'impresa è gestita. 3.   La funzione attuariale valuta se i sistemi di tecnologia dell'informazione utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche siano di sufficiente supporto alle procedure attuariali e statistiche. 4.   In sede di raffronto delle migliori stime con i dati tratti dall'esperienza, la funzione attuariale rivede la qualità delle migliori stime passate e utilizza le conoscenze derivate da questa valutazione per migliorare la qualità dei calcoli attuali. Il raffronto tra le migliori stime e i dati tratti dall'esperienza include confronti tra i valori osservati e le stime sottese al calcolo della migliore stima per ricavarne conclusioni sull'appropriatezza, l'accuratezza e la completezza dei dati e delle ipotesi utilizzati nonché sulle metodologie applicate nel loro calcolo. 5.   Le informazioni comunicate all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza in merito al calcolo delle riserve tecniche includono quanto meno un'analisi ragionata dell'affidabilità e dell'adeguatezza di tale calcolo nonché delle fonti e del grado di incertezza della stima delle riserve tecniche. L'analisi ragionata è supportata da un'analisi di sensibilità comprendente un'indagine sulla sensibilità delle riserve tecniche a ciascuno dei principali rischi sottesi alle obbligazioni coperte nelle riserve tecniche. La funzione attuariale indica e spiega chiaramente qualsiasi preoccupazione possa avere in merito all'adeguatezza delle riserve tecniche. 6.   Per quanto riguarda la politica di sottoscrizione, il parere che la funzione attuariale deve esprimere conformemente all', paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2009/138/CE include conclusioni riguardanti almeno le seguenti considerazioni: (a) la sufficienza dei premi da incassare per coprire sinistri e spese futuri, tenendo conto in particolare dei rischi sottostanti (compresi i rischi di sottoscrizione) e dell'impatto delle opzioni e delle garanzie incluse nei contratti di assicurazione e di riassicurazione sulla sufficienza dei premi; (b) l'effetto dell'inflazione, del rischio giuridico, delle variazioni nella composizione del portafoglio dell'impresa e dei sistemi che aggiustano al rialzo o al ribasso i premi versati dai contraenti in funzione dei loro sinistri passati (sistemi bonus-malus) o di sistemi analoghi, applicati in gruppi di rischi omogenei specifici; (c) la tendenza progressiva di un portafoglio di contratti di assicurazione ad attirare o trattenere persone assicurate con un profilo di rischio più elevato (anti-selezione). 7.   Per quanto riguarda le modalità di riassicurazione complessive, il parere che la funzione attuariale deve esprimere conformemente all', paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2009/138/CE include l'analisi dell'adeguatezza: (a) del profilo di rischio e della politica di sottoscrizione dell'impresa; (b) dei prestatori di riassicurazione tenuto conto del loro merito di credito; (c) della prevista copertura in scenari di stress in relazione alla politica di sottoscrizione; (d) del calcolo degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo. 8.   La funzione attuariale elabora una relazione scritta che deve essere presentata all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza almeno una volta all'anno. La relazione documenta tutti i compiti svolti dalla funzione attuariale e i loro risultati, individua con chiarezza eventuali deficienze e fornisce raccomandazioni su come porvi rimedio.
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