Art. 275
In vigore dal 10 ott 2014
1. Quando stabiliscono e applicano la politica di retribuzione di cui all', paragrafo l, lettera l), le imprese di assicurazione e di riassicurazione rispettano tutti i seguenti principi:
(a)
la politica e le pratiche di retribuzione sono stabilite, attuate e mantenute conformemente alla strategia operativa e di gestione dei rischi dell'impresa, al suo profilo di rischio, ai suoi obiettivi, alle sue pratiche di gestione dei rischi, ai suoi interessi di lungo termine e ai risultati dell'impresa nel suo insieme e includono misure volte a evitare conflitti di interesse;
(b)
la politica di retribuzione promuove una gestione dei rischi solida ed efficace e non incoraggia all'assunzione di rischi eccedenti i limiti di tolleranza del rischio dell'impresa;
(c)
la politica di retribuzione si applica all'impresa nel suo insieme e contiene disposizioni specifiche che tengono conto dei compiti e dei risultati dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, delle persone che dirigono effettivamente l'impresa o esercitano altre funzioni fondamentali e delle altre categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'impresa;
(d)
l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa che stabilisce i principi generali della politica di retribuzione per le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'impresa è responsabile del controllo dell'attuazione di tale politica;
(e)
è attuata una governance chiara, trasparente ed efficace in materia di retribuzioni, che comprenda anche la sorveglianza della politica di retribuzione;
(f)
è istituito un comitato indipendente per le retribuzioni, ove appropriato in relazione all'importanza delle imprese di assicurazione o di riassicurazione in termini di dimensioni e organizzazione interna, che sostenga periodicamente l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza nella sorveglianza della politica e delle pratiche di retribuzione nella fase sia della concezione che dell'attuazione pratica;
(g)
la politica di retribuzione è comunicata a ciascun membro del personale dell'impresa.
2. Le disposizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera c), sono conformi a tutti i principi seguenti:
(a)
qualora i regimi di retribuzione includano componenti fisse e variabili, esse sono equilibrate in modo tale che la componente fissa o garantita rappresenti una quota sufficientemente elevata della retribuzione totale, al fine di evitare che i dipendenti dipendano eccessivamente dalle componenti variabili e di consentire all'impresa di praticare una politica di bonus pienamente flessibile, inclusa la possibilità di non pagare alcuna componente variabile;
(b)
qualora la retribuzione variabile sia collegata ai risultati ottenuti, il suo importo totale è basato su una combinazione della valutazione dei risultati ottenuti dal singolo e dal settore di attività interessata, nonché dei risultati complessivi dell'impresa o del gruppo al quale l'impresa appartiene;
(c)
il pagamento di una quota sostanziale della componente variabile della retribuzione, indipendentemente dalle modalità di erogazione, comprende una componente flessibile differita che tiene conto della natura e dell'orizzonte temporale dell'attività dell'impresa; tale periodo di differimento non è inferiore a tre anni ed è correttamente allineato alla natura dell'attività, ai relativi rischi e alle attività dei dipendenti in questione;
(d)
ai fini della valutazione dei risultati del singolo si terrà conto di criteri sia finanziari che non finanziari;
(e)
la misurazione dei risultati, come base della retribuzione variabile, include un aggiustamento al ribasso in caso di esposizione ai rischi attuali e futuri, tenuto conto del profilo di rischio dell'impresa e del costo del capitale;
(f)
il trattamento di fine rapporto è collegato ai risultati raggiunti lungo l'intero periodo di attività ed è concepito in modo tale che eventuali fallimenti non siano remunerati;
(g)
le persone soggette alla politica di retribuzione si impegnano a non utilizzare strategie di copertura personali o assicurazioni relative alle retribuzioni e alle passività che metterebbero a repentaglio gli effetti di allineamento al rischio incorporati nel loro accordo in materia di retribuzione;
(h)
la parte variabile della retribuzione del personale che svolge le funzioni di cui agli articoli da 269 a 272 è indipendente dai risultati delle unità e aree operative che sono soggette al loro controllo.
3. La politica di retribuzione è concepita in modo tale da tener conto dell'organizzazione interna dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e della natura, portata e complessità dei rischi inerenti alla sua attività.
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